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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Art. 9
Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti, aziende e consorzi trasferiti sotto il controllo e la vigilanza della Regione Emilia - Romagna sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui ai DPR 14 gennaio 1972 Sito esterno nn. 1- 2- 3- 4- 5- 6 e dei DPR 15 gennaio 1972 Sito esterno nn. 7- 8- 9- 10- 11, nonchè alla presente legge e alle altre leggi regionali.
Sono esclusi da tale obbligo, oltre agli enti a carattere nazionale e pluriregionale operanti nei settori trasferiti, i consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, i consorzi di bonifica montana, nonchè i consorzi comunque denominati, sottoposti alla vigilanza regionale dal DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno, per i quali si provvederà con apposita legge.

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