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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dei DPR 14 gennaio 1972 Sito esterno nn. 1- 2- 3- 4- 5- 6 e dei DPR 15 gennaio 1972 Sito esternonn. 7- 8- 9- 10- 11, già di competenza del Capo dello Stato, degli organi centrali o periferici, individuali o collegiali, dello Stato, o di commissioni, comitati ed organismi vari da essi dipendenti o comunque operanti nell'ambito degli stessi, nonchè di enti, aziende e consorzi sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, esclusi gli enti locali nei cui confronti la Regione non ha poteri di ordinamento, è transitoriamente disciplinato dalla presente legge.
Le disposizioni della presente legge perderanno efficacia con l'entrata in vigore:
a) delle leggi che, entro un anno dalla promulgazione di questa legge, conferiranno la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 57 dello Statuto;
b) della legge che, à termini dell'art. 61, IV comma, e della II disposizione transitoria e finale dello Statuto, deve disciplinare l'organizzazione degli uffici e la loro sfera di competenza;
c) delle leggi di riordinamento delle funzioni amministrative e degli enti sottoposti alla vigilanza ed alla tutela della Regione, da emanarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma comporterà l'abrogazione delle norme della presente legge, disciplinanti la stessa materia.
Art. 2
Il Consiglio regionale, in riferimento alle funzioni trasferite di cui al precedente articolo, esercita le attribuzioni previste dall'art. 7 dello Statuto; in particolare spetta al Consiglio regionale:
a) determinare gli indirizzi politici ed amministrativi;
b) emanare gli atti di carattere normativo, ivi compresi gli atti amministrativi che determinano criteri generali di intervento e prescrizioni di massima;
c) approvare i programmi ed i piani di intervento settoriale ed i conseguenti programmi di attuazione;
d) esercitare le funzioni di vigilanza, trasferite alla Regione, su enti, aziende e consorzi, fermo restando il potere di iniziativa autonoma e di attuazione della Giunta di cui all'art. 24 dello Statuto;
e) approvare, nei casi previsti dalla legge, i bilanci preventivi e le relative variazioni ed i bilanci consuntivi degli enti, aziende e consorzi i cui atti non sono sottoposti all'organo regionale di controllo, nonchè i documenti programmatici e le relazioni ad essi allegate;
f) provvedere alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende, consorzi, commissioni e comitati quando espresse disposizioni non ne attribuiscano la competenza ad altri organi regionali;
g) deliberare sull'assegnazione e sulla ripartizione dei finanziamenti in relazione ai programmi ed ai piani di cui al punto c);
h) determinare la rettifica dei confini comunali per comprovate esigenze locali di cui all'art. 32 del RD 3 marzo 1934 n. 383, nonchè la determinazione delle sedi municipali e le altre funzioni di cui all'art. 7 n. 17, dello Statuto;
i) provvedere alla costituzione o allo scioglimento di enti, aziende e consorzi obbligatori nonchè di società interregionali in relazione alle materie di cui all'art. 1;
l) provvedere alla designazione, nei casi previsti dalla legge, degli organi di amministrazione ordinaria di enti, aziende e consorzi.
Con la presente legge sono delegate alla Giunta regionale le nomine spettanti alla Regione presso commissioni e comitati.
Art. 3
Il Presidente della Regione:
a) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;
b) emana i decreti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
c) emana i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;
d) emana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito della stessa;
e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
f) esercita le altre funzioni che gli siano state delegate dalla Giunta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
Gli atti di cui al punto b) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la Giunta.
Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest' ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 5
Le funzioni amministrative trasferite di cui all' art. 1, già di competenza degli uffici periferici dello Stato trasferiti alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi uffici, quali organi della Regione, dalle leggi vigenti.
Le funzioni amministrative trasferite o delegate, già di competenza di organi collegiali, quali comitati, commissioni, operanti presso uffici periferici, trasferiti dallo Stato alla Regione, continuano ad essere esercitate dagli stessi organi quali organi della Regione, con le competenze stabilite dalle leggi vigenti.
Alla Giunta, o in base alla delega di cui al precedente art. 4, ai singoli assessori spetta impartire direttive vincolanti agli uffici periferici sia in materie di carattere generale che per affari particolari.
Spetta alla Giunta, nei casi previsti dalla legge, la facoltà di avocazione e revoca degli atti degli organi gerarchicamente dipendenti, nonchè la facoltà di sostituzione.
La Giunta può altresì delegare, agli uffici periferici o a singoli funzionari, in base a direttive vincolanti, altre funzioni di propria competenza.
Art. 6
La Regione Emilia - Romagna si sostituisce di diritto agli organi centrali e periferici dello Stato nei consorzi di cui essi facevano parte, nelle materie trasferite alla Regione dal DPR 14- 1- 1972 Sito esterno nn. 1- 2- 3 - 4- 5- 6 e dai DPR 15- 1- 1972 Sito esterno nn. 7- 8- 9- 10- 11.
Art. 7
Fino ad una diversa disciplina della materia, gli enti provinciali per il turismo continueranno ad esercitare le funzioni loro decentrate dal DPR 28 giugno 1955, n. 630 Sito esterno.
Art. 8
Sono fatte salve, in quanto applicabili e in quanto compatibili con la presente legge e con la legge regionale 15 maggio 1972, n. 5, fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordinamento delle funzioni di cui all'art. 1, le norme sostanziali e procedurali vigenti, anche se relative all'acquisizione di pareri tecnici.
Restano parimenti salve le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1972, n. 5.
Art. 9
Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti, aziende e consorzi trasferiti sotto il controllo e la vigilanza della Regione Emilia - Romagna sono tenuti ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui ai DPR 14 gennaio 1972 Sito esterno nn. 1- 2- 3- 4- 5- 6 e dei DPR 15 gennaio 1972 Sito esterno nn. 7- 8- 9- 10- 11, nonchè alla presente legge e alle altre leggi regionali.
Sono esclusi da tale obbligo, oltre agli enti a carattere nazionale e pluriregionale operanti nei settori trasferiti, i consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, i consorzi di bonifica montana, nonchè i consorzi comunque denominati, sottoposti alla vigilanza regionale dal DPR 15 gennaio 1972, n. 11 Sito esterno, per i quali si provvederà con apposita legge.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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