LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9
NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEI D.P.R. 14 GENNAIO 1972 NUMERI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, E DEI D.P.R. 15 GENNAIO 1972 , NUMERI 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.