Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 19/10/2017 | |
2. | ![]() | 15/07/2016 | |
3. | ![]() | 30/06/2014 | |
4. | ![]() | 28/07/2006 | |
5. | ![]() | 22/02/2005 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/03/1975
LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9
NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEI D.P.R. 14 GENNAIO 1972
NUMERI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, E DEI D.P.R. 15 GENNAIO 1972
, NUMERI 7 - 8 - 9 - 10 - 11


Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.