Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEI D.P.R. 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, E DEI D.P.R. 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 marzo 1974 n. 11 Sito esterno

N.B. Si riportano le sole norme da considerarsi ancora vigenti

Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.

Espandi Indice