LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9
NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEI D.P.R. 14 GENNAIO 1972 NUMERI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, E DEI D.P.R. 15 GENNAIO 1972 , NUMERI 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
omissis
Art. 2
omissis
Art. 3
(modificato comma 1 da art. 3 L.R. 4 marzo 1974 n. 11)
Il Presidente della Regione:
a) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;
b) emana i decreti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
c) emana i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;
d) emana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito della stessa; provvede alla costituzione o allo scioglimento di consorzi facoltativi tra enti locali operanti nelle materie di competenza regionale;
e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
f) esercita le altre funzioni che gli siano state delegate dalla Giunta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
Gli atti di cui al punto b) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la Giunta.
Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 5
omissis
Art. 6
omissis
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.