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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEI D.P.R. 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, E DEI D.P.R. 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 4 marzo 1974 n. 11 Sito esterno

N.B. Si riportano le sole norme da considerarsi ancora vigenti

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1
omissis
Art. 2
omissis
Art. 3

(modificato comma 1 da art. 3 L.R. 4 marzo 1974 n. 11)

Il Presidente della Regione:
a) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;
b) emana i decreti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
c) emana i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;
d) emana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito della stessa; provvede alla costituzione o allo scioglimento di consorzi facoltativi tra enti locali operanti nelle materie di competenza regionale;
e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
f) esercita le altre funzioni che gli siano state delegate dalla Giunta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
Gli atti di cui al punto b) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la Giunta.
Art. 4
La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, esercita le residue funzioni amministrative trasferite di cui all'art. 1, non attribuibili alla competenza del Consiglio o del Presidente della Regione in base agli articoli precedenti.
Le funzioni amministrative esercitate dalla Giunta sulla base del comma precedente possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta, comunque, al Presidente, il coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 5
omissis
Art. 6
omissis
Art. 7
omissis Sito esterno
Art. 8
omissis
Art. 9
omissis Sito esterno Sito esterno
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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