Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 9

NORME TRANSITORIE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE ALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEI DPR 14 GENNAIO 1972 Sito esterno NUMERI 1- 2- 3- 4- 5- 6, E DEI DPR 15 GENNAIO 1972 Sito esterno, NUMERI 7- 8- 9- 10- 11

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 26 del 12 ottobre 1972

Art. 3
Il Presidente della Regione:
a) esercita la funzione di rappresentanza istituzionale della Regione;
b) emana i decreti di esecuzione delle deliberazioni della Giunta;
c) emana i decreti di nomina sulla base delle designazioni degli organi competenti;
d) emana, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli atti di esecuzione delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla costituzione ed allo scioglimento di commissioni e comitati alle dipendenze dell'amministrazione regionale o comunque operanti nell'ambito della stessa;
e) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
f) esercita le altre funzioni che gli siano state delegate dalla Giunta ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
Gli atti di cui al punto b) possono essere delegati dal Presidente ai singoli componenti la Giunta.

Espandi Indice