LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972
Art. 5
Le Province che, d' intesa con i Comuni compartecipanti alle spese, intendono promuovere l'utilizzazione dei servizi psichiatrici, degli Istituti provinciali per l'infanzia e la maternità, dei Laboratori provinciali d' Igiene e Profilassi e dei Consorzi Provinciali Antitubercolari nei settori di attività previsti dalla presente legge, per essere ammesse al relativo contributo devono presentare un programma dettagliato degli interventi proposti in cui siano precisate le modifiche che si intendono apportare, per i suddetti fini, ai regolamenti e statuti vigenti, agli organici del personale ed ai bilanci di previsione, nonchè le modalità di coordinamento con i Comuni, i loro Consorzi di Vigilanza igienica e profilassi e gli Enti ospedalieri.