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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972

Art. 11
Al finanziamento della spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1973 si provvede mediante l'iscrizione sul Bilancio preventivo relativo all'esercizio stesso di capitoli di spesa corrispondenti ai capitoli istituiti con la Variazione di bilancio di cui al precedente art. 10, con gli stanziamenti rispettivamente indicati nel II comma dell'art. 8 della presente legge. La copertura della maggiore spesa di lire 1.000.000.000 rispetto allo stanziamento dell'esercizio 1972 è assicurata dall'incremento del gettito delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati che a partire dall'1- 1- 1973 viene attribuito per intero alla Regione, in applicazione del combinato disposto degli articoli 7, III comma, e 16, II comma,della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.

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