LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
E' istituito a carico del Bilancio della Regione un Fondo per la prevenzione destinato alla promozione e all'incremento di iniziative di Medicina e Assistenza sociale dei Comuni, delle Province e dei loro Consorzi che, nell'ambito delle leggi vigenti e in particolare delle competenze stabilite dai DDPPRR 14- 1- 1972 n. 4 e 15- 1- 1972 n. 9, operino mediante servizi gestiti direttamente o tramite convenzioni con altri organismi pubblici, sanitari o assistenziali specialmente nei settori della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, del lavoro, degli anziani e delle malattie sociali.
Art. 2
Il Fondo di cui all'articolo precedente sarà in particolare utilizzato per la concessione di contributi agli Enti locali che, nel quadro della predisposizione delle Unità locali dei Servizi sanitari e sociali, intendono istituire o potenziare Servizi di medicina ed assistenza sociale nei settori indicati, di massima con il seguente ordine di preferenza:
a) medicina ed igiene del lavoro;
b) tutela della maternità ed infanzia;
c) medicina scolastica e dello sport;
d) igiene ambientale e dell'alimentazione;
e) tutela della salute degli anziani;
f) igiene mentale;
g) lotta contro le malattie sociali;
h) educazione e statistica sanitaria.
L'organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro deve garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 : Statuto dei lavoratori.
Art. 3
Un contributo prioritario, di massima fino al 40% dell'ammontare del Fondo, è destinato alle spese di istituzione e primo impianto dei Consorzi di vigilanza Igienica e profilassi tra i Comuni che hanno temporaneamente affidato le funzioni di Ufficiale sanitario al Medico condotto e che provvedano a consorziarsi, anche con l'eventuale concorso della Provincia, al fine di assolvere i compiti previsti nei precedenti articoli, oltre a quelli di Igiene e profilassi fissati dal TU Leggi sanitarie del 1934.
Art. 4
I Comuni nel cui territorio risiedono medici ed ostetriche liberi esercenti possono provvedere all' assistenza medico - chirurgica, farmaceutica ed ostetrica a favore degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 55 del TU Leggi Sanitarie 27- 7- 1934 n. 1265, mediante apposita convenzione che garantisca ai medesimi facoltà di libera scelta del curante ed equiparazione al livello di assistenza sanitaria dei lavoratori assicurati con l'INAM.
Nelle conseguenti modifiche da apportare al Regolamento comunale e consorziale di cui all'art. 66 del citato TU dovrà essere prevista e precisata l'utilizzazione dei sanitari e delle ostetriche condotte nell'attività di medicina preventiva a favore della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, dei lavoratori e degli anziani.
Nel quadro della lotta contro la mortalità infantile e la morbosità ereditaria e congenita, i Comuni, al fine di assicurare visite periodiche alle gestanti ed ai neonati e gli accertamenti specialistici necessari, possono avvalersi, tramite convenzioni, dei consultori materni e pediatrici dati in uso all'ONMI, dei poliambulatori mutualistici e dei servizi ospedalieri.
Art. 5
Le Province che, d' intesa con i Comuni compartecipanti alle spese, intendono promuovere l'utilizzazione dei servizi psichiatrici, degli Istituti provinciali per l'infanzia e la maternità, dei Laboratori provinciali d' Igiene e Profilassi e dei Consorzi Provinciali Antitubercolari nei settori di attività previsti dalla presente legge, per essere ammesse al relativo contributo devono presentare un programma dettagliato degli interventi proposti in cui siano precisate le modifiche che si intendono apportare, per i suddetti fini, ai regolamenti e statuti vigenti, agli organici del personale ed ai bilanci di previsione, nonchè le modalità di coordinamento con i Comuni, i loro Consorzi di Vigilanza igienica e profilassi e gli Enti ospedalieri.
Art. 6
I contributi destinati all'impianto e all'iniziale avviamento di nuovi Consorzi di Vigilanza Igienica e Profilassi e dei nuovi Servizi di Medicina e Assistenza Sociale possono essere corrisposti - una tantum in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 70.000.000; per le iniziative di potenziamento delle attività già in atto il contributo verrà concesso - sempre una tantum - in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 40.000.000.
L'entità del contributo sarà determinata sulla base dei programmi presentati ai sensi del successivo art. 7, tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge, dall'ampiezza del servizio reso e della popolazione servita.
Art. 7
Per essere ammessi al godimento dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni, le Province e i loro Consorzi devono presentare al Presidente della Regione domanda con la precisazione dettagliata della finalità cui sarà destinato il contributo, anche per convenzione con altri organismi pubblici sanitari o assistenziali, accompagnata da relazione tecnica ed amministrativa da cui risultino la situazione esistente nel territorio di competenza e altre eventuali iniziative in atto di enti pubblici e privati, relativamente ai settori indicati e per i fini delle istituende Unità locali dei Servizi sanitari e sociali.
Per i servizi già esistenti, per i quali viene richiesto un contributo di incremento o di ampliamento, deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con precisazione delle attrezzature e del personale addetto.
Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state impiegate per i fini stabiliti nell' atto di concessione.
Art. 8
Il fondo è stabilito, per l'esercizio 1972, nell'importo di complessive lire 1.000.000.000, di cui:
L.400.000.000 per l'istituzione ed il primo impianto dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
L.180.000.000 per la tutela e l'igiene del lavoro;
L.180.000.000 per la tutela della maternità e dell'infanzia;
L.50.000.000 per la medicina scolastica e dello sport;
L.100.000.000 per l'igiene ambientale e dell'alimentazione;
L.50.000.000 per la tutela della salute degli anziani;
L.30.000.000 per l'igiene mentale;
L.10.000.000 per la statistica sanitaria.
Per l'anno finanziario 1973 lo stanziamento è stabilito nell'importo complessivo di L.2.000.000.000, così suddiviso:
L.800.000.000 per l'istituzione ed il primo impianto dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
L.360.000.000 per la medicina e l'igiene del lavoro;
L.360.000.000 per la tutela della maternità e dell'infanzia;
L.100.000.000 per la medicina scolastica e dello sport;
L.200.000.000 per l'igiene ambientale e dell'alimentazione;
L.100.000.000 per la tutela della salute degli anziani;
L.60.000.000 per l'igiene mentale;
L.20.000.000 per la statistica sanitaria.
Art. 9
Al finanziamento della spesa complessiva di lire 1.000.000.000, previsto per l'esercizio 1972, si provvede mediante il prelievo di pari importo dal Fondo indiviso di cui al Cap. 48100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del Bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Art. 10
Per effetto di quanto disposto all'art. 9 della presente legge al Bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è approvata la seguente variazione:
PARTE SPESA | |
Il Capitolo 48100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " viene ridotto di lire 1.000.000.000. |
Vengono istituiti i sottoelencati nuovi capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno notati:
Cap. 15475 - Contributi per la istituzione ed il primo impianto di consorzi di vigilanza igienica e profilassi (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 3a) | L.400.000.000 |
Cap. 15485 - Contributi per la tutela e l'igiene del lavoro (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 3a) | L.180.000.000 |
Cap. 15495 - Contributi per la tutela della maternità e della infanzia (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 3a) | L.180.000.000 |
Cap. 15525 - Contributi per la medicina scolastica e dello sport (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 3a) | L.50.000.000 |
Cap. 19500 - Contributi per l'igiene ambientale e dell' alimentazione (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 8a) | L.100.000.000 |
Cap. 15510 - Contributi per la tutela della salute degli anziani (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 3a) | L.50.000.000 |
Cap. 15540 - Contributo per l'igiene mentale (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 4a - Rubrica 3a) | L.30 milioni |
Cap. 15560 - Spese per la statistica sanitaria (Titolo I - Sezione 3a - Categoria 2a - Rubrica 3a) | L.10 milioni |
Art. 11
Al finanziamento della spesa di lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1973 si provvede mediante l'iscrizione sul Bilancio preventivo relativo all'esercizio stesso di capitoli di spesa corrispondenti ai capitoli istituiti con la Variazione di bilancio di cui al precedente art. 10, con gli stanziamenti rispettivamente indicati nel II comma dell'art. 8 della presente legge. La copertura della maggiore spesa di lire 1.000.000.000 rispetto allo stanziamento dell'esercizio 1972 è assicurata dall'incremento del gettito delle imposte erariali sui redditi dominicali ed agrari dei terreni e sul reddito dei fabbricati che a partire dall'1- 1- 1973 viene attribuito per intero alla Regione, in applicazione del combinato disposto degli articoli 7, III comma, e 16, II comma,della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Art. 12
Il fondo per la prevenzione è ripartito tra gli enti di cui all'art. 1 con decreti del Presidente della Giunta regionale, in conformità del piano annuale di ripartizione finanziaria deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 7 punto 6 dello Statuto.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad impartire istruzioni ai Comuni e alle Province o ai loro Consorzi per l'inoltro delle domande, precisandone i termini di presentazione per ciascuno dei due esercizi finanziari.
Art. 13
I fondi di cui alla presente legge previsti per il 1973 saranno destinati in via prioritaria alle Unità Locali dei Servizi sanitari e sociali nel frattempo istituite.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.