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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 24 novembre 1972

Art. 2
Il contributo sarà corrisposto preferenzialmente, nei limiti della somma stanziata, per le seguenti iniziative:
a) elettrificazione industriale in aree destinate ad insediamenti artigiani;
b) impianti, singoli o collettivi, per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;
c) costituzione e funzionamento di uffici tecnici da parte di imprese artigiane associate per progettazioni e per ricerche scientifiche e tecnologiche applicate da attuarsi anche attraverso la stipulazione di convenzioni con istituti universitari ed altri centri di ricerca;
d) costituzione di consorzi per la commercializzazione della produzione artigiana, in mercati nazionali ed esteri e per gli acquisti collettivi di materie prime, semilavorate e di prodotti finiti, da parte di imprese artigiane all'uopo associate;
e) costituzione e funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;
f) adozione e diffusione di marchi di qualità fra imprese artigiane associate in cooperative od in consorzi;
g) acquisto ed ammodernamento di macchinari ed attrezzature.

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