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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 24 novembre 1972

Art. 3
Il contributo viene accordato alle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane dell'Emilia - Romagna ed a gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalle leggi in materia di artigianato.
Il contributo sarà accordato in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5 della presente legge.
Non sarà ammessa a contributo la parte della spesa per la quale il richiedente abbia già ottenuto un contributo a carico di altro ente.
Nell'ammissione al contributo si terrà conto del finanziamento ottenuto, od ottenibile, dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane o di qualsiasi altro credito agevolato ottenuto od ottenibile.
In ogni caso saranno favorite in forma prioritaria quelle iniziative che non hanno beneficiato di altre forme di finanziamento.
Sono ammesse a contributo anche le iniziative che siano in corso di esecuzione, purchè risulti che i lavori non abbiano avuto inizio prima del 30 giugno 1972.

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