Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 24 novembre 1972

Art. 5
La Commissione Tecnica Regionale di cui ai precedenti articoli è nominata dal Presidente della
Regione ed è composta:
- dall'Assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
- da tre funzionari della Regione, designati dalla Giunta regionale, tra quelli che prestano la propria attività nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'urbanistica;
- da tre rappresentanti della categoria designati dalla Commissione Regionale dell'Artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;
- da tre esperti indicati dal Consiglio regionale, iscritti agli albi professionali e che esercitano l'attività nei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente legge;
- le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.

Espandi Indice