Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 24 novembre 1972

Art. 6
La Giunta regionale, visti i pareri della Commissione Provinciale per l'Artigianato o della Commissione Regionale per l'Artigianato e della Commissione Tecnica Regionale, delibera la concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità di erogazione degli stessi.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tramite i propri servizi tecnici, essa verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Espandi Indice