LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 24 novembre 1972
Art. 7
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio 1972, a lire 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso di un apposito capitolo di spesa tramite il prelievo di pari somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ".
Le spese per il funzionamento della Commissione Tecnica di cui all'art. 5 della presente legge, sono previste per l'anno 1972 in lire 3.000.000, e vanno imputate al capitolo di spesa n. 25900 " Spesa per il funzionamento di consigli, commissioni e comitati " del bilancio di previsione.