LEGGE REGIONALE 14 novembre 1972, n. 11
FINANZIAMENTO DEI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO ORGANIZZATI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA REGIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 15 novembre 1972
INDICE
Art. 10 - (Disposizione transitoria)
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Amministrazioni Provinciali per l'organizzazione dei corsi di preparazione del personale degli asili nido.
Il contributo è concesso dietro richiesta delle Amministrazioni Provinciali stesse, secondo le modalità e alle condizioni previste dalla presente legge.
Art. 2
Entro il 28 febbraio di ogni anno il Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente ed in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, formula i criteri in base ai quali si procederà all'assegnazione dei contributi, indicando altresì il numero dei corsi che verranno ammessi al finanziamento ed i requisiti ai quali i corsi stessi dovranno uniformarsi per quanto riguarda: la durata, il numero minimo e massimo degli allievi, i requisiti di ammissione, i programmi e le norme fondamentali relative alla organizzazione dei corsi, nonchè le finalità degli stessi.
Art. 3
Le richieste dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno al Presidente della Regione corredate dalla deliberazione consiliare istitutiva dei corsi, dal relativo e dettagliato programma, nonchè da un articolato e motivato preventivo di spesa.
Art. 4
Entro il 30 maggio di ogni anno il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta e sentita la Commissione consiliare competente, definisce il piano di localizzazione dei corsi ed emana i relativi decreti di assegnazione del contributo.
Art. 5
La misura del contributo regionale per ogni singolo corso previsto dal piano annuale di cui all'art. 4 è fissata al 60% delle spese preventivate e non può essere, comunque, superiore a 7.000.000 per ogni singolo corso.
Art. 6
Entro il 30 settembre di ogni anno le Amministrazioni Provinciali danno comunicazione al Presidente della Regione dell'avvenuto inizio dei corsi di qualificazione, indicando altresì il numero degli allievi, il loro grado di istruzione, il numero e la qualifica professionale dei docenti.
Art. 7
La spesa prevista per l'attuazione della presente legge per gli esercizi 1972 e 1973 ammonta rispettivamente a lire 50.000.000 e a lire 70.000.000.
Per l'esercizio 1972 all'onere di lire 50.000.000 si provvede mediante il prelievo di pari importo dal Fondo indiviso di cui al Capitolo 48100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del Bilancio di Previsione per l'esercizio stesso e la iscrizione di un apposito capitolo di spesa.
Per l'esercizio 1973 all'onere di lire 70.000.000 si provvede mediante l'iscrizione di apposito capitolo di spesa nel Bilancio preventivo per l'esercizio stesso.
La maggiore spesa di lire 20.000.000 rispetto allo stanziamento dell'esercizio 1972 è coperta dal maggiore gettito del Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Art. 8
Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 7 è apportata al Bilancio di Previsione per l'esercizio 1972 la seguente variazione:
PARTE SPESA
Il capitolo 48100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " viene ridotto di lire 50.000.000.
E' istituito col n. 11550 e con lo stanziamento di lire 50.000.000 il nuovo capitolo " Contributi alle Amministrazioni provinciali per l'organizzazione dei corsi di preparazione per il personale degli asili nido " nel Titolo I, Sez. 2a, Cat. 4a, Rubrica 2a.
Art. 9
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, à sensi dell'art. 44, 2a comma, dello Statuto.
Art. 10
(Disposizione transitoria)
I contributi per i corsi organizzati per l'anno 1972, anche se già in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono assegnati dal Presidente della Regione, previa valutazione del programma dei corsi stessi, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta con apposita circolare, sentita la Commissione consiliare competente.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.