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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1972, n. 13

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER I PARERI SULLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 37 del 20 dicembre 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I Pareri sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine "controllate" e "controllate e garantite" dei mosti e dei vini di cui all'articolo 6 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 Sito esterno, precedentemente attribuiti al Comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'articolo 5 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 Sito esterno, integrato ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 Sito esterno, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una Commissione regionale così composta:
a) dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o da suo incaricato che la presiede;
b) da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;
c) da n. 8 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;
d) da n. 3 esperti nominati dal Consiglio regionale;
e) da n. 2 docenti, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti fra docenti delle facoltà di agraria delle Università di Bologna e Piacenza;
f) da n. 2 rappresentanti dell'Associazione Enotecnici italiani, uno per la sezione emiliana, uno per la sezione romagnola;
g) da n. 1 rappresentante dell'Associazione Sommeliers italiani;
h) da n. 1 rappresentante dell'Associazione nazionale dei laureati in scienze agrarie;
i) da n. 1 tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 Sito esterno;
l) da n. 3 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative.
La Commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, di un rappresentante della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o delle province territorialmente interessate alle domande di riconoscimento.
Art. 2
La nomina dei componenti la Commissione di cui alle lettere b), c), e), f), g), h), i) e l) dell'articolo 1 avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare agricoltura.
Funge da segretario della Commissione uno dei funzionari di cui alla lettera b dell'articolo 1 designato dall'Assessore Presidente della Commissione stessa.
La Commissione si riunisce presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 1972

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