LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. 14
CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 23 dicembre 1972
Art. 10
Qualora i Comuni interessati non possano provvedere, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni stessi e dai loro Consorzi per il finanziamento delle opere di cui alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge, la parte residua del debito che non sia coperta dal contributo della Regione è garantita - nel capitale e negli interessi - da fidejussione regionale.
In forza di tale fidejussione, in caso di mancato pagamento da parte di Comuni o Consorzi di Comuni della rata d' ammortamento a loro carico, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli Istituti mutuanti entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli Istituti stessi del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923 n. 2440.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.