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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. 14

CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 23 dicembre 1972

Art. 11
Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale i Comuni o loro Consorzi dovranno, sia in sedi di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri per tutta la durata del prestito l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro Tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d' ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

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