Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1972, n. 14

CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ASILI NIDO COMUNALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 23 dicembre 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione concorre nelle spese sostenute dai Comuni o Consorzi di Comuni per la realizzazione e la gestione degli asili nido comunali.
Art. 2
I contributi in favore dei Comuni o Consorzi di Comuni sono erogati sotto forma di:
a) concorso nelle spese di gestione di asili nido la cui attività inizi ad esercizio inoltrato o la cui spesa annua di gestione sia inferiore a L.20 milioni;
b) concorso " una tantum " nelle spese per il riadattamento di edifici già di proprietà di Comuni o Consorzi di Comuni da destinare ad asili nido;
c) contributo in conto ammortamento mutui da contrarre per il finanziamento della costruzione, impianto ed arredamento di nuovi asili nido;
d) concorso " una tantum " nelle spese sostenute dai Comuni o Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di nuovi asili nido, limitatamente all'esercizio 1972.
Art. 3
Le richieste per i contributi di cui all'art. 2 - lettera a) e b) della presente legge sono inoltrate alla Regione da Comuni o Consorzi di Comuni entro il 30 aprile di ogni anno, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale concernente la " determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ".
Art. 4
Le richieste per i contributi di cui all'art. 2 - lettera c) della presente legge sono inoltrate alla Regione da Comuni o Consorzi di Comuni entro il 30 gennaio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:
- progetto di massima dell'opera da realizzare;
- copia della deliberazione con la quale il Consiglio comunale stabilisca, in via di massima, di finanziare in tutto o in parte la spesa mediante la contrazione di un mutuo e disponga - sempre in via di massima - o di garantire l'ammortamento con cespiti propri o di richiedere in tutto o in parte la fidejussione regionale di cui all'art. 11. Quando il contributo sia richiesto da un Consorzio, sono necessarie la deliberazione dell'Assemblea consorziale relativa alla contrazione del mutuo e le deliberazioni dei Consigli dei Comuni consorziati in ordine alla garanzia dell'ammortamento o alla richiesta di fidejussione.
Art. 5
Il contributo di cui all'art. 2 - lettera a) nella spesa di gestione di nuovi asili nido la cui attività inizi, ad esercizio inoltrato e comporti un onere, rapportato ad anno, superiore a L.20 milioni, è stabilito nella misura di 1/ 12 di L.20 milioni per ogni mese di effettivo funzionamento dell'asilo nido.
Per un onere annuo di gestione non superiore a L.20 milioni, il contributo è fissato nella misura del 60% dell'onere stesso.
Art. 6
Il contributo di cui all'art. 2 - lettera b) della presente legge è stabilito nella misura del 50% della spesa prevista in progetto, con un massimo di contributo di L.20 milioni.
Art. 7
Il contributo di cui all'art. 2 - lettera c) della presente legge è concesso per la durata di anni trenta nella misura annua costante del 6% della somma ammessa a mutuo.
Il suddetto contributo potrà essere erogato direttamente al Comune o Consorzio di Comuni in unica soluzione annua posticipata o alternativamente all'Istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata o secondo la scadenza delle rate d' ammortamento del mutuo.
Art. 8
Il contributo di cui all'art. 2 - lettera d) della presente legge è concesso ai Comuni o Consorzi di Comuni nella misura di L.40 milioni per ogni asilo nido di nuova costruzione, secondo le modalità previste per la concessione dell'analogo contributo di cui all'art. 1 ed all'art. 4 della legge dello Stato 6 dicembre 1971, n. 1044.
Ai fini della concessione di detto contributo sono prese in considerazione le richieste pervenute alla Regione in data 30 aprile 1972 per l'ottenimento dell' analogo contributo sui fondi assegnati dallo Stato in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Sito esterno, ed a favore delle quali non sia stata possibile l'erogazione del contributo per mancanza di fondi.
Art. 9
I contributi di cui all'art. 2 sono erogati unicamente a Comuni o Consorzi di Comuni che non usufruiscano per gli stessi scopi di sovvenzioni concesse in forza di altre norme legislative, inclusa la legge 6 dicembre 1971 n. 1044 Sito esterno.
Art. 10
Qualora i Comuni interessati non possano provvedere, in tutto o in parte, mediante la delegazione di propri cespiti alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti dai Comuni stessi e dai loro Consorzi per il finanziamento delle opere di cui alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge, la parte residua del debito che non sia coperta dal contributo della Regione è garantita - nel capitale e negli interessi - da fidejussione regionale.
In forza di tale fidejussione, in caso di mancato pagamento da parte di Comuni o Consorzi di Comuni della rata d' ammortamento a loro carico, l'Amministrazione regionale effettuerà il pagamento della stessa a favore degli Istituti mutuanti entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte degli Istituti stessi del mancato pagamento.
Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923 n. 2440.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 11
Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale i Comuni o loro Consorzi dovranno, sia in sedi di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a) dimostrare la integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;
c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri per tutta la durata del prestito l'importo della rata annua di ammortamento a loro carico.
Essi dovranno altresì produrre una attestazione del loro Tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate d' ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tale fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.
Art. 12
Spetta al Consiglio regionale:
a) determinare i criteri per l'assegnazione di contributi di cui alla presente legge;
b) approvare il piano annuale di assegnazione dei contributi suddetti.
Spetta alla Giunta regionale:
a) predisporre il piano annuale di assegnazione dei contributi;
b) autorizzare il Presidente della Giunta ad emanare i decreti di assegnazione dei contributi e di concessione della garanzia fidejussoria.
Spetta al Presidente della Regione:
a) emanare i decreti di assegnazione dei contributi e di concessione della garanzia fidejussoria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13
E' autorizzata, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1972 e 1973, la spesa di:
a) L.170 milioni quanto al 1972; L.350 milioni quanto al 1973; per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 - lettera a);
b) L.60 milioni quanto al 1972; L.210 milioni quanto al 1973; per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 - lettera b), da iscrivere in appositi capitoli del bilancio di previsione dei due esercizi.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 la spesa di L.320 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 - lettera d).
Per l'esercizio 1972 il finanziamento della spesa complessiva di L.550 milioni è realizzato mediante il prelievo della somma di L.50 milioni dal Fondo indiviso di cui al Cap. 48100 e della somma di L.500 milioni dal Fondo indiviso di cui al Cap. 75100, ambedue iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1972.
Art. 14
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 - lettera c) sono stabiliti, per gli anni 1973- 1977, i seguenti limiti di impegno:
- L.300 milioni per l'esercizio 1973;
- L.130 milioni per l'esercizio 1974;
- L.125 milioni per l'esercizio 1975;
- L.105 milioni per l'esercizio 1976;
- L.125 milioni per l'esercizio 1977.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sopra richiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:
- L.300 milioni per l'esercizio 1973;
- L.430 milioni per l'esercizio 1974;
- L.555 milioni per l'esercizio 1975;
- L.660 milioni per l'esercizio 1976;
- L.785 milioni per l'esercizio 1977;
- L.785 milioni per gli esercizi dal 1978 al 2002;
- L.485 milioni per l'esercizio 2003;
- L.355 milioni per l'esercizio 2004;
- L.230 milioni per l'esercizio 2005;
- L.125 milioni per l'esercizio 2006.
Art. 15
Per far fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 10 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 e successivi di un capitolo denominato: " Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria a favore di Comuni e loro Consorzi sui mutui contratti dagli stessi per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili nido ", con uno stanziamento di L.10 milioni.
Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco n. 1 " Spese obbligatorie e d' ordine " annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1973 e di quello degli esercizi successivi.
Art. 16
Alla maggior spesa complessiva di L.320 milioni, prevista per l'esercizio 1973 rispetto alla spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1972, in esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 - lettere a) e b), del primo limite di impegno per gli interventi di cui all'art. 2 - lettera c) e delle spese per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 10, l'Amministrazione regionale fa fronte con il normale incremento della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.
Alle maggiori spese provenienti dall'autorizzazione dei nuovi limiti di impegno per gli esercizi 1974 e seguenti, l'Amministrazione regionale fa parimenti fronte col previsto incremento normale della quota del Fondo comune sopra richiamato in ciascuno degli esercizi considerati rispetto a quello immediatamente precedente.
Art. 17
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 è apportata la seguente variazione:
Elenchi 2 e 3 annessi allo stato di previsione della spesa
a) Variazioni in diminuzione:
Elenco n.2
Progetto di legge regionale per la nuova disciplina delle Commissioni provinciali regionali dell' Artigianato L.50.000.000
Elenco n. 3
Progetto di legge regionale per la costruzione di un fondo per il potenziamento degli allevamenti bovini L.200.000.000
Progetto di legge regionale per gli asili nido L.300.000.000
PARTE SPESA:
a) Variazioni in diminuzione:
il Capitolo 48100 " Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " viene ridotto di L.50.000.000
il Capitolo 75100 " Fondo indiviso per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " viene ridotto da L.500.000.000.
b) Variazioni in aumento: sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con lo stanziamento a fianco di ciascuno notato:
Capitolo 21200: " Concorso nelle spese di gestione di asili nido la cui attività inizi ad esercizio inoltrato o la cui spesa annua di gestione sia inferiore a L.20 milioni " L.170.000.000 (Titolo 1 - Sez. 3a, Cat. 4a - Rubrica 11a)
Capitolo 65400: " Concorso nelle spese per il riadattamento di edifici già di proprietà di Comuni o di Consorzi di Comuni da destinare ad asili nido " L.60.000.000 (Titolo 2 - Sez. 3a, Cat. 3a - Rubrica 1a)
Capitolo 65500: " Contributi " una tantum " a Comuni o Consorzi di Comuni per il finanziamento della costruzione, impianto ed arredamento di nuovi asili nido ". L.320.000.000 (Titolo 2 - Sez. 3a, Cat. 3a - Rubrica 1a)
NORMA TRANSITORIA
Per l'anno 1972 i contributi di cui all'art. 2 - lettera a) e b) sono assegnati sulla base delle richieste dei Comuni pervenute alla Regione, previste dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 dicembre 1972

Espandi Indice