Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1972, n. 16

ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI, IN DISAGIATE CONDIZIONI DI FAMIGLIA E MERITEVOLI, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E ARTISTICA STATALI O AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO RICONOSCIUTI DALLO STATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 28 dicembre 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Le borse di studio di cui alla legge 24- 7- 1962, n. 1073 Sito esterno, istituite per consentire agli alunni capaci e meritevoli, che appartengono a famiglie a basso reddito, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria di 2 grado e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono erogate a carico del bilancio regionale secondo le disposizioni della presente legge, in attesa che tutta la materia relativa all'assistenza scolastica sia organicamente disciplinata al fine dell'attuazione del diritto allo studio.
Art. 2
La ripartizione del fondo fra le varie province è effettuata, entro il 31 marzo di ciascun anno, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base del numero degli alunni iscritti alla 3a classe delle scuole medie inferiori nell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferiscono le borse di studio, oltre che sulla valutazione del reddito medio delle popolazioni di ciascuna provincia.
Art. 3
L'assegnazione delle borse di studio ha luogo a seguito di concorso provinciale per titoli. Esso è indetto dal Presidente della Regione, per ogni provincia dell'Emilia - Romagna, secondo le norme contenute nella presente legge.
Il concorso è diviso in due turni. Nel primo turno vengono assegnate le borse di studio riservate agli alunni che nell'anno scolastico successivo frequenteranno le classi iniziali di ciascun tipo di scuola media superiore.
Nel secondo turno vengono assegnate le borse di studio resesi disponibili, per mancata riconferma o altra causa, agli alunni che, in ciascun anno scolastico, frequenteranno le classi successive a quelle iniziali anzidette, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, di specializzazione e di perfezionamento.
L'individuazione del numero delle borse di studio disponibili è effettuata e resa nota a cura della Regione per il primo turno entro il 15 aprile di ciascun anno scolastico, per il secondo turno entro l'1 novembre di ciascun anno scolastico. Il Presidente della Regione pubblicherà con riferimento ad ogni provincia i bandi di concorso relativi ai due turni, rispettivamente entro l'1 maggio e il 10 novembre di ciascun anno. I concorrenti dovranno presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Art. 4
Hanno diritto di partecipare al concorso per la assegnazione delle borse di studio sia del primo che del secondo turno gli studenti che abbiano conseguito la promozione e che appartengano a famiglie il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito e delle altre imposte che ad essa verranno eventualmente sostituite, non sia superiore a lire 1.300.000 aumentate di lire 300.000 per ogni altro figlio o familiare a carico.
Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni che non abbiano superato il 26 anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.
Art. 5
La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata al Presidente della Commissione della provincia di residenza della famiglia dello studente. Ad essa vanno allegati i seguenti documenti:
1) stato di famiglia;
2) certificati del Comune di residenza comprovante il tipo di attività lavorativa esercitata dai membri della famiglia;
3) certificato comprovante l'ammontare dei redditi imponibili agli effetti dell'imposta di famiglia;
4) dichiarazione del datore di lavoro circa la retribuzione percepita dal capo - famiglia;
5) dichiarazione dei datori di lavoro circa la retribuzione percepita da altri membri della famiglia, che esercitino attività lavorative;
6) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, da cui risultino la dichiarazione dei redditi, l'ammontare dei redditi accertati del capofamiglia e degli altri membri della famiglia titolari di propri redditi, ai fini dell'imposta complementare, dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sui terreni e dell'imposta sui fabbricati;
7) ogni altro certificato o documento ritenuto utile.
Le Commissioni provinciali possono svolgere, ove lo ritengano opportuno, ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche delle famiglie dei concorrenti.
Art. 6
Il certificato di studio, relativo alla conseguita licenza media che è elemento necessario della documentazione, viene inoltrato, a richiesta delle Commissioni, per tutti gli alunni partecipanti all'assegnazione delle borse di studio nel primo turno, a cura dei presidi delle scuole medie presso le quali ciascun concorrente ha partecipato all'esame di stato di licenza media; tale inoltro deve essere effettuato subito dopo la conclusione degli esami e comunque non oltre il 30 giugno.
Per gli alunni partecipanti al concorso per la assegnazione delle borse di studio relative al secondo turno il certificato di promozione o di idoneità va allegato, a cura dello stesso concorrente, alla domanda di partecipazione al concorso.
Art. 7
L'assegnazione delle borse di studio relative al primo turno viene effettuata entro il 15 luglio di ogni anno.
A tale scopo viene predisposta un' unica graduatoria provinciale.
L'assegnazione delle borse di studio relative al secondo turno è effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno in base ad una graduatoria provinciale compilata classe per classe ed indipendentemente dai vari ordini di istruzione.
Le borse di studio da assegnarsi a norma del secondo comma corrispondono al totale di quelle resesi disponibili in seguito a rinuncia, decadenza o altra causa, nei vari ordini di istruzione con riferimento ad una medesima classe.
Art. 8
L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire 150.000. Le borse di studio sono annuali e confermabili.
Esse vengono confermate dalla Commissione di cui all'art. 10 a condizione che:
a) l'alunno assegnatario consegua la promozione, si iscriva e frequenti l'anno scolastico successivo;
b) rimanga sostanzialmente immutata la situazione economica della famiglia.
La sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere documentata a cura dei competenti Capi di Istituto: per il punto a), mediante una comunicazione d' ufficio da inviare ai Presidenti delle Commissioni provinciali non prima del 10 e non oltre il 15 novembre di ogni anno; per il punto b), mediante l'inoltro agli stessi di una dichiarazione del capo famiglia da consegnarsi ai Capi di Istituto entro il 10 novembre.
Contro la decisione motivata, da notificarsi a termine di legge, che nega la conferma della borsa di studio, è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro 60 giorni.
Art. 9
Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre borse, assegni, posti gratuiti in collegi o convitti, attribuiti per pubblico concorso da amministrazioni dello Stato e da altri enti pubblici, e privati, da fondazioni e aziende, anche se straniere.
In tal caso è possibile l'opzione fra l'una o l'altra erogazione.
Fermo il divieto di cumulabilità di cui al precedente comma, l'alunno vincitore della borsa di studio regionale che opti per altra borsa da usufruirsi all'estero, qualora riprenda nella regione gli studi in Istituti di cui al precedente articolo 1 o frequenti corsi di cui al III comma dell'articolo 3, può ottenere di usufruire della borsa di studio già assegnatagli e non goduta. Per confermare tale assegnazione verrà ridotto di un' unità il totale delle borse di studio di recupero, in corrispondenza della classe che l'alunno rimpatriato si accinge a frequentare.
Art. 10
Per la compilazione delle graduatorie di merito di cui al precedente articolo 7, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, costituisce apposite Commissioni provinciali. Esse sono composte:
1) dal Presidente dell'amministrazione provinciale o da un Assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;
2) da 6 membri, di cui 3 espressi dalla minoranza, designati dal Consiglio dei 3 Comuni della provincia con maggiore popolazione scolastica;
3) da 3 membri designati dalle 3 confederazioni sindacali provinciali più rappresentative;
4) da 1 preside di ruolo di scuola secondaria superiore, designato dal Provveditorato agli studi;
5) da 4 docenti di ruolo, dei quali 2 di scuola media e 2 di scuola secondaria superiore, designati dalle organizzazioni sindacali del personale docente più rappresentative a livello provinciale.
Da segretario della Commissione funge un funzionario dell'Amministrazione provinciale designato dal Presidente della Provincia.
Le Commissioni provinciali hanno sede presso le Amministrazioni provinciali.
Esse adottano i propri provvedimenti con l'intervento della maggioranza dei commissari ed a maggioranza dei presenti.
Ai componenti e ai segretari delle Commissioni provinciali vengono erogati gettoni di presenza per ogni seduta a cui partecipano.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio regionale.
Le misure e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le Amministrazioni provinciali interessate.
Art. 11
L'inizio dei lavori delle Commissioni provinciali è fissato all'1 giugno di ogni anno scolastico per l'assegnazione delle borse di studio del primo turno e all'11 dicembre di ogni anno scolastico per quelle del secondo turno.
Le Commissioni provinciali dispongono di 50 punti per ciascun concorrente.
Esse definiscono preliminarmente i criteri di massima per la ripartizione dei punti, considerando la condizione economica delle famiglie degli alunni con specifico riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare e all'ammontare globale del reddito familiare.
A parità di punti attribuiti, la precedenza sarà determinata con riferimento al merito scolastico, accertato mediante l'esame del risultato conseguito nell'anno scolastico precedente; in caso di ulteriore parità l'indagine terrà conto dell'intero " curriculum " scolastico. A tale fine le Commissioni provinciali hanno facoltà di chiedere i necessari elementi di valutazione agli organi scolastici.
Art. 12
Le Commissioni devono completare l'esame delle domande per la compilazione delle graduatorie entro e non oltre il 45 giorno dal loro insediamento.
Nel caso in cui entro tale termine non risultino ultimati i lavori, il Presidente della Regione ha facoltà di avocare le funzioni delle Commissioni provinciali, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta. In tal caso la Commissione è tenuta ad inviare tutti gli atti relativi al suo operato alla Regione.
I nomi degli alunni assegnatari delle borse di studio vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 13
Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso ricorso al Presidente della Regione nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 14
L'erogazione delle borse di studio viene effettuata in un' unica soluzione.
Art. 15
Per l'anno scolastico 1972- 73 l'ammontare globale per le borse di studio da assegnarsi nel primo e nel secondo turno e per quelle da confermare è fissato in lire 848.000.000.
Detto stanziamento è così ripartito per provincia:
- Bologna 189.700.000
- Ferrara 87.600.000
- Forlì 141.300.000
- Modena 118.900.000
- Parma 90.700.000
- Piacenza 56.700.000
- Ravenna 84.400.000
- Reggio Emilia 78.700.000
Art. 16
Per la prima applicazione della presente legge, la Regione provvederà a determinare il numero delle borse di studio disponibili per il primo ed il secondo turno relative all'anno scolastico 1972- 73 entro il 15 giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge decorrono 10 giorni entro i quali il Presidente della Regione procederà alla pubblicazione dei bandi di concorso.
Gli altri termini previsti nella legge per gli adempimenti successivi saranno fissati, su conforme deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale.
La conferma della borsa di studio agli aventi diritto per l'anno scolastico in corso sarà effettuata con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 17
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, per l'anno scolastico 1972- 73, con i fondi di cui al capitolo 12700 " Borse di studio agli alunni bisognosi e meritevoli " iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio 1972, e recante uno stanziamento di L.848.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia Romagna.
Bologna, 27 dicembre 1972

Espandi Indice