LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.326 , PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE(1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 3 gennaio 1973
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968 n. 326 , da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo determinate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
La spesa complessiva di L.1.000.000.000 viene stanziata:
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.
Art. 2
Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968 n. 326 , da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese tra quelle indicate dal precedente art. 1.
La spesa complessiva di L.1.000.000.000 viene stanziata:
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.
Art. 3
I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base di un piano di ripartizione territoriale e settoriale approvato dal Consiglio Regionale.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono le condizioni alle quali è subordinata la concessione medesima ed i termini entro i quali le opere devono essere iniziate e ultimate, nonchè le modalità di liquidazione e pagamento del contributo stesso. Il provvedimento di concessione viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme della legge 12 marzo 1968, n. 326 , in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 4
All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante prelievo del fondo indiviso di cui al cap. 75100.
All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 2 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante storno dei fondi dal cap. 71600 già iscritto nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso con la legge regionale di variazione di bilancio 9 ottobre 1972, n. 7.
Art. 5
Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:
PARTE SPESA | |||
a) Variazioni in diminuzione: | |||
- Cap. 75100 | " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " | ||
L.500.000.000. | |||
- Cap. 71600 | " Contributo in conto capitale per opere di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento concernenti le attrezzature ricettive " (art. 3, lettera d) della legge 12 marzo 1968, n. 326 ). | ||
L.500.000.000. | |||
b) Variazioni in aumento: | |||
- Cap. 71610 | " Contributo in conto capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere , c), d), e), della legge 12 marzo 1968, n. 326 , da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 . (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Cat. III - Rubrica 13a. | ||
L.500.000.000. | |||
- Cap. 71620 | " Contributo in conto capitale per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettera b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968, n. 326 , da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale non comprese tra quelle delimitate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ". (Capitolo di nuova istituzione) (Titolo II - Sezione IV - Cat. III - Rubrica 13a). | ||
L.500.000.000. |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 gennaio 1973
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".