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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Contributo ordinario
Espandere area tit1 Titolo II - Contributo straordinario
Espandere area tit1 Titolo III - Contributo per il pagamento degli interessi
Espandere area tit1 Titolo IV - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Contributo ordinario
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna concorre alla formazione del patrimonio sociale delle Cooperative Artigiane di Garanzia, che sono state costituite e che si costituiscono nella Regione, versando un contributo pari alla quota di capitale sociale versato dai soci.
Per l'esercizio 1972 l'ammontare complessivo dei contributi è fissato in L.30.000.000; per gli esercizi successivi esso viene fissato in ragione di L.50.000.000 annue.
Art. 2
Per le Cooperative già costituite ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrisponderà il contributo solo per le nuove quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci, in epoca successiva al 1 aprile 1972.
Art. 3
Per ottenere il contributo di cui all'art. 1 della presente legge le Cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto - tipo approvato con DM 12- 2- 1959, pubblicato con GU 23- 4- 1959, n. 97, ed uniformare il loro statuto alle norme di cui al capitolo V della presente legge.
Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative Artigiane di Garanzia che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente nel caso che lo statuto stesso venga approvato dalla Regione.
Il contributo verrà corrisposto alle Cooperative costituite con almeno 50 soci.
Art. 4
Il contributo sarà concesso su domanda della Cooperativa, che dovrà depositare entro il 30 giugno di ogni anno copia dello statuto in vigore, copia del bilancio dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, e l'elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.
Art. 5
Il contributo ordinario di cui all'art. 1 della presente legge viene concesso con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio.
Titolo II
Contributo straordinario
Art. 6
La Regione corrisponderà un contributo straordinario " una tantum " di L.180.000.000 limitatamente all'esercizio finanziario 1972, alle Cooperative Artigiane di Garanzia esistenti nella Regione alla data del 1 aprile 1972.
Tale somma viene ripartita tra le cooperative secondo il seguente criterio:
a) il 40% in proporzione diretta al numero dei soci della Cooperativa alla data del 1 aprile 1972;
b) il 40% in proporzione diretta dell'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'esercizio 1971;
c) il 20% in proporzione diretta del capitale sociale versato dai soci ed esistente alla data del 1 aprile 1972.
Art. 7
La Regione corrisponderà un contributo straordinario di L.20.000.000 per l'esercizio finanziario 1972 alle Cooperative Artigiane di Garanzia costituite nella Regione dal 1 aprile 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale somma viene ripartita tra le Cooperative Artigiane di Garanzia di cui al comma precedente secondo il seguente criterio:
a) il 60% in proporzione diretta al numero dei soci della Cooperativa alla data di presentazione della domanda di contributo;
b) il 40% in proporzione diretta al capitale sociale versato ed esistente alla data di presentazione della domanda di contributo.
In ogni caso il contributo straordinario che verrà corrisposto alle Cooperative costituite dopo il 1 aprile 1972 non potrà superare l'importo del capitale versato dai soci ed esistente alla data di presentazione della domanda, aumentato del contributo regionale di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 8
Il contributo straordinario sarà accordato alle Cooperative costituite e regolate secondo quanto disposto dall'art. 3 della presente legge.
La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà essere corredata, in ogni caso, da copia dello statuto in vigore.
Le Cooperative costituite prima del 1 aprile 1972 dovranno altresì presentare copia del bilancio approvato dell'anno 1971 e una relazione illustrativa dalla quale risulti il capitale sociale versato dai soci alla data del 1 aprile 1972, l'elenco dei soci alla data del 1 aprile 1972 e l'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'anno 1971.
La domanda di ammissione al contributo, per le cooperative costituite dopo il 1 aprile 1972, dovrà contenere l'indicazione del numero dei soci e del capitale sociale esistente alla data di presentazione della domanda stessa.
Art. 9
Il contributo straordinario di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge viene concesso su deliberazione della Giunta regionale.
Titolo III
Contributo per il pagamento degli interessi
Art. 10
A partire dall'esercizio 1973 la Regione concorre al pagamento degli interessi per i crediti di esercizio accordati agli artigiani che svolgono la loro attività nel territorio della regione e che risultino iscritti negli albi provinciali delle imprese artigiane di cui alla vigente legislazione.
Il contributo per il pagamento degli interessi per i crediti di esercizio, accordati secondo l'art. 1, sarà corrisposto nella misura del 4% annuo, in relazione alle operazioni di credito di esercizio praticate da istituti di credito operanti nella regione.
Il contributo per il pagamento degli interessi sarà corrisposto solo per le operazioni di credito di esercizio che siano state garantite dalle Cooperative Artigiane di Garanzia operanti nella regione.
Per le operazioni che godono del contributo in conto interessi da parte di altri Enti, il contributo regionale di cui al presente articolo verrà corrisposto in misura tale che la somma dei contributi risulti pari al 4%.
La spesa complessiva per la concessione del contributo è fissata nella misura annua di L.200.000.000.
Art. 11
Le domande per la concessione del contributo regionale, rivolte al Presidente della Regione, dovranno essere presentate alle Cooperative di cui i singoli artigiani sono soci. Le Cooperative inoltreranno alla Regione copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione, dai quali risultino la concessione delle garanzie e, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano, gli eventuali contributi in conto interessi concessi per l'operazione da altri Enti.
La Giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle Cooperative Artigiane di Garanzia delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito ed alle cooperative interessate.
La liquidazione dei contributi avviene semestralmente in base al rendiconto fornito dalle Cooperative Artigiane di Garanzia. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.
Le Cooperative debbono trasmettere alla Regione copia del bilancio, corredata da apposito questionario, entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio stesso presso il Tribunale competente per territorio.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale verrà emanato apposito modulo di questionario dal quale dovranno risultare le operazioni garantite nel corso dell'esercizio.
Titolo IV
Norma finanziaria
Art. 12
Agli oneri derivanti dalla applicazione degli artt. 1, 6 e 7 della presente legge per l'esercizio 1972, ammontanti complessivamente a L.230.000.000, si provvede con la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio mediante il prelievo di pari somma dal Capitolo 75100.
Alla nuova spesa, per gli interventi di cui all'art. 10 a carico dell'esercizio 1973, e successivi, viene fatto fronte con la disponibilità conseguente alla non prevista ripetizione per l'esercizio 1973 e successivi della spesa di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
Alla maggior spesa di L.20.000.000 prevista per l'esercizio 1973 rispetto all'esercizio precedente, in attuazione degli interventi di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale fa fronte col previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16- 5- 1970 n. 281 Sito esterno.
Art. 13
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA
a) Variazioni in diminuzione Lo stanziamento di cui al Capitolo 75100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " è ridotto di L.230.000.000.
b) Variazioni in aumento Sono istituiti i seguenti nuovi capitolo con gli
stanziamenti a fianco di ciascuno notati:
- Capitolo 70130 " Contributo ordinario alle Cooperative artigiane di garanzia per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane " (Titolo II - Sezione 4a - Categoria 3a - Rubrica 10a) L.30.000.000;
- Capitolo 70135 " Contributo straordinario alle Cooperative artigiane di garanzia per la costituzione di un fondo di garanzia per il credito di esercizio a favore delle imprese artigiane " (Titolo II - Sezione 4a - Categoria 3a - Rubrica 10a) L.200.000.000.
Titolo V
Art. 14
Le Cooperative Artigiane di Garanzia che intendono usufruire dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge, dovranno, in sostituzione delle norme previste agli artt. 31 secondo comma, 35 secondo comma lettera b), 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello statuto - tipo approvato con
DM 12- 2- 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:
a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
b) la Regione autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia ad accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, qualora l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello statuto;
c) la Regione nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle Cooperative Artigiane di Garanzia;
d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.
La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre della destinazione della somma predetta;
e) la Regione approva le eventuali deroghe e modifiche allo statuto - tipo approvato con DM 12- 2- 1959 ( GU 23- 4- 1959, n. 97).
Art. 15
Spetta al Consiglio regionale procedere alle nomine ed esercitare le funzioni di cui alle lettere a) , b), c) e d) del precedente articolo. Il Consiglio regionale procede alle nomine di cui alla lettera a) su proposta della Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio.
Al Consiglio regionale spetta altresì esercitare la funzione di cui alla lettera e) del precedente articolo, sentita la Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio e la Commissione regionale per l'Artigianato.
Art. 16
Nel presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge, le Cooperative Artigiane di Garanzia, che non abbiano ancora provveduto a modificare lo Statuto, dovranno impegnarsi ad uniformarsi a tali disposizioni, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con dichiarazione da allegarsi alla domanda.
Nel caso che le Cooperative Artigiane di Garanzia, cui siano stati accordati i contributi, non provvedano a tali modifiche nel termine di cui al comma precedente e a trasmettere copia dello statuto modificato, il contributo sarà revocato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 17
In ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione delle Cooperative Artigiane di Garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, saranno considerati decaduti.
Art. 18
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 gennaio 1973

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