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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 4

ISTITUZIONE DI CORSI PER OPERATORI DI MUSEI E BIBLIOTECHE E DI ADDETTI ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE DEI BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 gennaio 1973

Art. 3
La tipologia dei corsi, in ordine al settore, al livello, alla articolazione e alla durata; i programmi di studio, la designazione dei docenti e la sede dei corsi, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta di una commissione permanente nominata con decreto del Presidente della Regione. Della commissione faranno parte:
a) l'assessore regionale all'istruzione e cultura, che la presiede, o un suo rappresentante;
b) il presidente della commissione istruzione e cultura, un consigliere di maggioranza, uno di minoranza;
c) gli assessori all'istruzione e cultura delle Province e dei Comuni capoluogo della regione Emilia - Romagna, o loro rappresentanti;
d) due membri per i Comuni non già rappresentati, designati dall'associazione generale dei Comuni;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
f) tre rappresentanti delle associazioni ricreativo - culturali popolari più rappresentative;
g) sei esperti in materia di rilevamento, catalogazione, memorizzazione, restauro e didattica dei beni culturali, designati annualmente dall'Assessore regionale competente su parere conforme della Commissione consiliare istruzione e cultura.
La Commissione permanente, per sua autonoma decisione, può dividersi in gruppi di lavoro, ai fini di agevolare e meglio articolare per settori la propria attività.
Le mansioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'assessorato regionale istruzione e cultura.
Deliberando all'unanimità, la Commissione potrà cooptare fino a tre membri per la risoluzione di problemi tecnici contingenti.

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