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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 4

ISTITUZIONE DI CORSI PER OPERATORI DI MUSEI E BIBLIOTECHE E DI ADDETTI ALLE ATTIVITA' CONSERVATIVE DEI BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 gennaio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna istituisce corsi di preparazione e riqualificazione degli operatori culturali addetti ai musei, alle attività conservative dei beni culturali e alle biblioteche degli enti locali e dei consorzi provinciali di pubblica lettura.
I corsi sono gratuiti e interessano, a vari livelli, tutto il personale addetto alla gestione promozionale del patrimonio artistico, culturale e documentario, compreso quello addetto al restauro, al rilevamento, alla catalogazione e alla memorizzazione dei beni culturali.
Art. 2
I corsi saranno condotti secondo il metodo dei gruppi di lavoro e dei seminari di ricerca e si articoleranno secondo modi che consentano la continua verifica dell'apprendimento teorico con la pratica lavorativa.
A tal fine la Regione Emilia - Romagna, cui spetta l'organizzazione e la gestione dei corsi, potrà chiedere la collaborazione di enti ed istituti per l'utilizzazione delle infrastrutture didattiche e del materiale librario, artistico e documentario da essi posseduto.
Art. 3
La tipologia dei corsi, in ordine al settore, al livello, alla articolazione e alla durata; i programmi di studio, la designazione dei docenti e la sede dei corsi, saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta di una commissione permanente nominata con decreto del Presidente della Regione. Della commissione faranno parte:
a) l'assessore regionale all'istruzione e cultura, che la presiede, o un suo rappresentante;
b) il presidente della commissione istruzione e cultura, un consigliere di maggioranza, uno di minoranza;
c) gli assessori all'istruzione e cultura delle Province e dei Comuni capoluogo della regione Emilia - Romagna, o loro rappresentanti;
d) due membri per i Comuni non già rappresentati, designati dall'associazione generale dei Comuni;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;
f) tre rappresentanti delle associazioni ricreativo - culturali popolari più rappresentative;
g) sei esperti in materia di rilevamento, catalogazione, memorizzazione, restauro e didattica dei beni culturali, designati annualmente dall'Assessore regionale competente su parere conforme della Commissione consiliare istruzione e cultura.
La Commissione permanente, per sua autonoma decisione, può dividersi in gruppi di lavoro, ai fini di agevolare e meglio articolare per settori la propria attività.
Le mansioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'assessorato regionale istruzione e cultura.
Deliberando all'unanimità, la Commissione potrà cooptare fino a tre membri per la risoluzione di problemi tecnici contingenti.
Art. 4
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1973, mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dotato di uno stanziamento di lire 150.000.000.
Alla nuova spesa di lire 150.000.000 prevista nell' esercizio 1973 rispetto all'esercizio precedente, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnata alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 gennaio 1973

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