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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1973, n. 5

EROGAZIONE PER L'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI ESTRAURBANI DI LINEA PER VIAGGIATORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1973

INDICE

Art. 2 - I contributi sono erogati secondo i criteri seguenti:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Agli Enti pubblici ed alle Imprese che esercitano in base a concessione regionale autoservizi di linea estraurbani ordinari per il trasporti di persone, bagagli e pacchi agricoli ed il cui conto d' esercizio 1972 di tutto il complesso di servizi esercitati risulti passivo, possono essere accordati contributi straordinari in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1 aprile- 31 dicembre 1972, entro i limiti di spesa indicati al successivo articolo 8.
Art. 2
I contributi sono erogati secondo i criteri seguenti:
A) Alle Imprese private: fino ad un massimo di L.25 per autobus/ Km. e ad un massimo del 20% sugli introiti relativi alla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denuncie agli uffici fiscali.
B) Alle Aziende speciali di cui al testo unico approvato con RD 15- 10- 1925, n. 2578, alle Società a prevalente partecipazione di Enti pubblici locali, alle Imprese cooperative senza fini di speculazione privata e regolarmente iscritte nel registro prefettizio delle cooperative ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1972 non raggiungano complessivamente i 100.000 autobus/ Km. di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale e i 200.000 autobus/ Km. su tutte le autolinee esercitate: fino ad un massimo di L.50 per autobus/ Km. e ad un massimo del 40% sugli introiti relativi alla vendita di abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denunce agli uffici fiscali.
Art. 3
Agli effetti della determinazione delle percorrenze ammissibili al contributo non sono considerate le corse occasionali o speciali per trasporto lavoratori e studenti a prezzo forfettizzato e quelle relative a linee o tratti di linee, senza divieto di carico, concorrenti con servizi di trasporto a impianti fissi o loro servizi sostitutivi.
Si intendono linee concorrenti quelle che, con andamento parallelo, servono località servite dalle linee ad impianti fissi o loro servizi sostitutivi.
Art. 4
Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa ad ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.
Sono altresì escluse le imprese che all'atto della erogazione del contributo abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.
Qualora all'atto della erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente ed al cessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.
Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga anche indirettamente con sovvenzioni o sussidi di esercizio.
Art. 5
La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge alla Regione Emilia - Romagna, Assessorato Assetto Territoriale, Trasporti ed Edilizia - Direzione Compartimentale dei Trasporti.
Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Dichiarazione del Concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli articoli 1 e 4;
- Conto economico della gestione 1972 relativo a tutte le attività aziendali;
- Elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione Statale, Regionale e Comunale con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/ Km., ricavi dalla vendita di biglietti a tariffa normale e di tessere od abbonamenti a tariffa preferenziale);
- Copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell'IGE e della tassa di bollo relative all'intero anno 1972;
- Elenco dei canoni postali e di ogni eventuale altro canone o sussidio percepito nel 1972 da Province, Comuni e altri Enti;
- Indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1972;
- Eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria
Agli effetti dell'applicazione del successivo art. 6, la documentazione suddetta potrà in un primo tempo essere limitata ai dati riguardanti il semestre 1 Aprile- 30 settembre 1972 e, per quei documenti non acquisibili entro il 31- 12- 1972, da dichiarazioni provvisorie delle Imprese concessionarie.
Il completamento della documentazione prevista non potrà, comunque, essere effettuato oltre la data del 30 aprile 1973.
Art. 6
Fino alla concorrenza di L.400 milioni il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, può corrispondere acconti sul contributo in relazione alle percorrenze effettuate ed agli introiti per abbonamenti accertati nel semestre aprile - settembre 1972. In caso di mancata concessione del contributo la Regione provvederà al recupero degli acconti corrisposti.
Si procede al conguaglio definitivo unitamente alla liquidazione del contributo relativo alle percorrenze ed agli introiti del trimestre ottobre - dicembre 1972.
In ogni caso l'ammontare dell'intero contributo non potrà superare i 9/ 12 dell'ammontare del disavanzo d' esercizio aziendale del 1972.
Art. 7
La Giunta regionale provvede alla assegnazione dei contributi sulla base di un piano finanziario approvato dal Consiglio regionale. Tale piano deve specificare l'entità dei singoli contributi da erogare agli enti ed imprese richiedenti.
Alle singole erogazioni provvede il Presidente della Giunta regionale.
Art. 8
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti per l'esercizio 1972 a complessive L.820.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa nel Bilancio per l'esercizio stesso mediante prelievo di pari importo dal fondo indiviso di cui al capitolo 48100.
Art. 9
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni: Elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa:
a)Variazioni in diminuzione:
- Progetto di legge regionale per la istituzione del Circondario di Rimini L.50.000.000
-Progetto di legge regionale per la istituzione di corsi di aggiornamento e di formazione professionale L.20.000.000
-Progetto di legge regionale per la erogazione per l'anno 1972 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea in concessione L.750.000.000
PARTE SPESA
a)Variazioni in diminuzione:
-Cap. 48100 - Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione L.820.000.000
b)Variazioni in aumento:
-Cap. 38200 - Contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea in concessione (Titolo I - Sezione 4a - Categoria 4a - Rubrica 18a - Capitolo di nuova istituzione) L.820.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 gennaio 1973

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