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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 1
Istituzione del fondo di previdenza
E' istituito presso il Consiglio regionale il " Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Emilia - Romagna ", per la corresponsione di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.
Il fondo di cui al comma precedente ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. L'assegno vitalizio di cui alla presente legge, tanto nella forma diretta quanto nella forma di riversibilità, è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla riversibilità.

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