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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 10
Sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio
Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a fare parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui egli eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest' ultimo l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

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