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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 11
Misura degli assegni vitalizi
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio: TABELLA RISTRUTTURATA
Per ciascuno degli anni di contribuzione sotto elencati è fissata la seguente percentuale sull'indennità mensile lorda:
anni 5 percentuale 35
anni 6 percentuale 37,5
anni 7 percentuale 40
anni 8 percentuale 42,5
anni 9 percentuale 45
anni 10 percentuale 47,5
anni 11 percentuale 50
anni 12 percentuale 52,5
anni 13 percentuale 55
anni 14 percentuale 57,5;
anni 15 percentuale 60
Per le frazioni di anno l'assegno vitalizio è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale.

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