LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973
Art. 11
Misura degli assegni vitalizi
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio: TABELLA RISTRUTTURATA
Per ciascuno degli anni di contribuzione sotto elencati è fissata la seguente percentuale sull'indennità mensile lorda: | |
anni 5 | percentuale 35 |
anni 6 | percentuale 37,5 |
anni 7 | percentuale 40 |
anni 8 | percentuale 42,5 |
anni 9 | percentuale 45 |
anni 10 | percentuale 47,5 |
anni 11 | percentuale 50 |
anni 12 | percentuale 52,5 |
anni 13 | percentuale 55 |
anni 14 | percentuale 57,5; |
anni 15 | percentuale 60 |
Per le frazioni di anno l'assegno vitalizio è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale.