Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 14
Riversibilità dell'assegno in caso di morte per cause di servizio
L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L'Ufficio di Presidenza, integrato secondo le disposizioni dell'art. 2, verifica se sussistano i requisiti di cui al comma precedente.
I contributi fino al compimento del quinquennio sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Espandi Indice