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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 15
Condizioni per l'assegno di riversibilità
Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.
L'Ufficio di Presidenza, integrato come disposto dall'art. 2, può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente articolo 6.

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