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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 17
Misura degli assegni di riversibilità
L'ammontare degli assegni di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato, o che sarebbe spettato, al consigliere, secondo le seguenti misure:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto allo assegno: 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%;
quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50%.
L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

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