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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 2
Gestione del fondo
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato con la partecipazione di un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno all'Ufficio stesso. Il fondo è alimentato:
a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;
b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;
c) dagli interessi maturati sulle somme del fondo, dai frutti degli investimenti, nonchè dalle somme comunque introitate.
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale consuntivo del Consiglio regionale.

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