LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973
Art. 20
Contributo " una tantum " in caso di decesso
Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde al coniuge superstite o, in mancanza, ad altri aventi diritto, una mensilità dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.