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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 21
Disposizioni transitorie
Tutti i consiglieri in carica sono tenuti a versare al fondo interno di previdenza i contributi di cui all'art. 3 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della proclamazione della loro elezione ed il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
L'Ufficio di Presidenza, integrato come disposto dall'art. 2, stabilisce l'entità della quota mensile che ogni consigliere deve versare al fondo interno di previdenza, sino a totale copertura dei contributi arretrati da compiere entro e non oltre il mese di maggio dell'anno 1975.
Ciascun consigliere può provvedere al versamento dei contributi arretrati anche in unica soluzione, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli aventi causa, di cui al precedente art. 13, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo i contributi arretrati, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, e di continuare i versamenti stessi a norma dell'art. 8, secondo comma, per conseguire il diritto all'assegno di riversibilità.

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