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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 25
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 23 della presente legge fanno carico, per l'esercizio 1973:
- quanto a lire 100.000.000 al capitolo di spesa 00100 " Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale ";
- quanto a lire 7.050.000 al Capitolo di spesa 04110 " Assegni integrativi al Presidente e ai membri della Giunta regionale ";
- quanto a lire 3.500.000 al Capitolo di spesa 04120 " Indennità di presenza al Presidente e ai membri della Giunta regionale ";
del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge ammontanti a lire 30.000.000 relativi all'esercizio 1973 ed ai conguagli per gli esercizi precedenti, fanno carico al capitolo 04130 " Spese per i viaggi e le missioni del Presidente e dei membri della Giunta " iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

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