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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 3
Contributi obbligatori
Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al versamento dei contributi di previdenza, a decorrere dal giorno della corresponsione della indennità di carica.
I contributi sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale, nella misura di 1/ 10 dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo interno di previdenza di cui all'art. 1.

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