Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 5
Consiglieri inabili al lavoro
Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
L'assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di Presidenza, integrato secondo la disposizione dell'articolo 2.

Espandi Indice