Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 6
Accertamento dell'inabilità permanente
L'accertamento di inabilità di cui al precedente art. 5 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

Espandi Indice