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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 7
Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo 5, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo previsto al successivo art. 11. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

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