LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973
Art. 8
Contributi volontari
Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
Uguale facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo articolo 13, del consigliere deceduto senza avere maturato il periodo per l'assegno vitalizio.