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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Art. 9
Rinunzia al versamento volontario
Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza attribuzione di interessi.
Uguale facoltà compete agli aventi causa del consigliere nel caso di decesso.

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