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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 6

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 OTTOBRE 1972 - N. 8 SULLE INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 23 gennaio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Art. 1
Istituzione del fondo di previdenza
E' istituito presso il Consiglio regionale il " Fondo interno di previdenza dei consiglieri della Regione Emilia - Romagna ", per la corresponsione di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.
Il fondo di cui al comma precedente ha natura di fondo mutualistico interno e non costituisce assicurazione previdenziale. L'assegno vitalizio di cui alla presente legge, tanto nella forma diretta quanto nella forma di riversibilità, è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla riversibilità.
Art. 2
Gestione del fondo
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio integrato con la partecipazione di un membro di ciascuno dei gruppi consiliari non rappresentati in seno all'Ufficio stesso. Il fondo è alimentato:
a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;
b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;
c) dagli interessi maturati sulle somme del fondo, dai frutti degli investimenti, nonchè dalle somme comunque introitate.
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale consuntivo del Consiglio regionale.
Art. 3
Contributi obbligatori
Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al versamento dei contributi di previdenza, a decorrere dal giorno della corresponsione della indennità di carica.
I contributi sono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale, nella misura di 1/ 10 dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo interno di previdenza di cui all'art. 1.
Art. 4
Diritto all'assegno vitalizio: requisiti
L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Emilia - Romagna.
Art. 5
Consiglieri inabili al lavoro
Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.
L'assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di Presidenza, integrato secondo la disposizione dell'articolo 2.
Art. 6
Accertamento dell'inabilità permanente
L'accertamento di inabilità di cui al precedente art. 5 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.
Art. 7
Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo 5, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo previsto al successivo art. 11. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.
Art. 8
Contributi volontari
Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.
Uguale facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo articolo 13, del consigliere deceduto senza avere maturato il periodo per l'assegno vitalizio.
Art. 9
Rinunzia al versamento volontario
Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza attribuzione di interessi.
Uguale facoltà compete agli aventi causa del consigliere nel caso di decesso.
Art. 10
Sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio
Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a fare parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui egli eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest' ultimo l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.
Art. 11
Misura degli assegni vitalizi
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali e pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio: TABELLA RISTRUTTURATA
Per ciascuno degli anni di contribuzione sotto elencati è fissata la seguente percentuale sull'indennità mensile lorda:
anni 5 percentuale 35
anni 6 percentuale 37,5
anni 7 percentuale 40
anni 8 percentuale 42,5
anni 9 percentuale 45
anni 10 percentuale 47,5
anni 11 percentuale 50
anni 12 percentuale 52,5
anni 13 percentuale 55
anni 14 percentuale 57,5;
anni 15 percentuale 60
Per le frazioni di anno l'assegno vitalizio è aumentato di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'anno di contribuzione parziale.
Art. 12
Decorrenza dell'assegno vitalizio
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura.
Art. 13
Assegni di riversibilità
In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge, finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di Presidenza integrato secondo quanto disposto dall'art. 2.
Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè il figlio o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta al padre, o in mancanza alla madre, che siano di età superiori ai 60 anni o inabili a proficuo lavoro.
Art. 14
Riversibilità dell'assegno in caso di morte per cause di servizio
L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.
L'Ufficio di Presidenza, integrato secondo le disposizioni dell'art. 2, verifica se sussistano i requisiti di cui al comma precedente.
I contributi fino al compimento del quinquennio sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 15
Condizioni per l'assegno di riversibilità
Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.
L'Ufficio di Presidenza, integrato come disposto dall'art. 2, può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso dei figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente articolo 6.
Art. 16
Documentazione per la riversibilità dell'assegno
Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda, in carta libera, diretta al Presidente del consiglio, corredata dei seguenti documenti:
1. certificato di morte del consigliere;
2. certificato di matrimonio;
3. atto notorio, dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4. stato di famiglia.
Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non vi abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi, se maggiorenni, o da chi ne abbia la tutela, se minorenni.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. certificato di morte del consigliere o di entrambi i genitori;
2. certificato di nascita del figlio;
3. stato di famiglia;
4. certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5. atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni, la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento della inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 6.
Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.
Art. 17
Misura degli assegni di riversibilità
L'ammontare degli assegni di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato, o che sarebbe spettato, al consigliere, secondo le seguenti misure:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto allo assegno: 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%;
quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50%.
L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.
Art. 18
Prescrizione dei ratei di assegno
I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.
Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza, integrato secondo quanto disposto all'art. 2.
Art. 19
Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 20
Contributo " una tantum " in caso di decesso
Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde al coniuge superstite o, in mancanza, ad altri aventi diritto, una mensilità dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
Art. 21
Disposizioni transitorie
Tutti i consiglieri in carica sono tenuti a versare al fondo interno di previdenza i contributi di cui all'art. 3 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della proclamazione della loro elezione ed il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
L'Ufficio di Presidenza, integrato come disposto dall'art. 2, stabilisce l'entità della quota mensile che ogni consigliere deve versare al fondo interno di previdenza, sino a totale copertura dei contributi arretrati da compiere entro e non oltre il mese di maggio dell'anno 1975.
Ciascun consigliere può provvedere al versamento dei contributi arretrati anche in unica soluzione, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli aventi causa, di cui al precedente art. 13, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo i contributi arretrati, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, e di continuare i versamenti stessi a norma dell'art. 8, secondo comma, per conseguire il diritto all'assegno di riversibilità.
Titolo II
Art. 22
Fondo di solidarietà
E' istituito, presso il Consiglio regionale, un " Fondo interno di solidarietà tra i consiglieri della Regione Emilia - Romagna ", con gli scopi:
a) di liquidare un premio di reinserimento nella attività professionale ai consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, ad eccezione del caso in cui la mancata rielezione o la mancata candidatura dipenda da cause di ineleggibilità;
b) di concorrere, nella misura del 30%, alle spese per la copertura assicurativa dei rischi di morte, di invalidità permanente, di inabilità temporanea, derivanti da infortuni dei consiglieri regionali in carica. Il Fondo interno di solidarietà è alimentato:
a) da trattenute mensili a carico dei consiglieri pari al 3% dell'indennità di carica;
b) dagli interessi maturati sulle somme costituenti il Fondo stesso;
c) da eventuali elargizioni.
L'Ufficio di Presidenza, integrato secondo quanto disposto all'art. 2, ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.
Titolo III
Art. 23
Adeguamento delle indennità ai consiglieri regionali
Le indennità di carica, gli assegni integrativi, le indennità di presenza di cui agli artt. 2, 3 e 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, sono aumentate del 25% a partire dall'1 gennaio 1973.
Art. 24
Trattamento di missione
Il consigliere regionale inviato in missione per conto del Consiglio regionale o della Giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'Ufficio di Presidenza o dalla Giunta.
Il consigliere regionale in missione ha inoltre diritto ad una indennità giornaliera di trasferta di lire 20.000.
L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata del 50% per le trasferte all'estero.
Il diritto al trattamento di missione decorre per ciascun consigliere dalla data in cui l'interessato è stato proclamato eletto.
Art. 25
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 23 della presente legge fanno carico, per l'esercizio 1973:
- quanto a lire 100.000.000 al capitolo di spesa 00100 " Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale ";
- quanto a lire 7.050.000 al Capitolo di spesa 04110 " Assegni integrativi al Presidente e ai membri della Giunta regionale ";
- quanto a lire 3.500.000 al Capitolo di spesa 04120 " Indennità di presenza al Presidente e ai membri della Giunta regionale ";
del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge ammontanti a lire 30.000.000 relativi all'esercizio 1973 ed ai conguagli per gli esercizi precedenti, fanno carico al capitolo 04130 " Spese per i viaggi e le missioni del Presidente e dei membri della Giunta " iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973.
Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli che verranno iscritti nei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 gennaio 1973

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