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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI, NONCHE' ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 24 gennaio 1973

Art. 1
Per agevolare la formazione dei piani intercomunali, dei piani regolatori generali, delle varianti generali ai piani regolatori generali e dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, nonchè dei piani urbanistici delle Comunità montane, di cui alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18- 4- 1962 n. 167, 3- 12- 1971 n. 1102, la Regione concede contributi per l'anno 1972 e per quello 1973, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, a Comuni o loro Consorzi ed alle Comunità Montane.
Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:
1) piani regolatori intercomunali;
2) piani regolatori generali e varianti generali ai piani regolatori generali;
3) piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
4) piani urbanistici delle Comunità montane.
Possono essere concessi, altresì, contributi agli Enti di cui al primo comma per la costituzione di " uffici di piano ", giusta quanto disposto negli articoli seguenti della presente legge, che provvedano alla formazione di piani regolatori intercomunali.
I contributi possono essere concessi agli Enti che ne facciano apposita domanda e che trasmettano per l'approvazione alla Regione i piani stessi, secondo le date stabilite dal Presidente della Giunta, a norma del successivo art. 5.
I contributi sono concessi ai Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
Dai contributi per la formazione dei piani intercomunali sono escluse le quote di competenza dei Comuni capoluoghi di provincia.

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