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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI, NONCHE' ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 24 gennaio 1973

Art. 2
I contributi sono corrisposti in relazione ad un programma annuale per l'esercizio 1972, e a programmi quadrimestrali per l'esercizio 1973.
Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente della Giunta Regionale.
Quelle relative all'anno 1972 debbono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle afferenti ai quadrimestri dell' anno 1973 entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 15 novembre 1973, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo quadrimestre.
Le domande devono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che s' intendono predisporre, da un preventivo di spesa, nonchè da copie del bilancio preventivo dell'Ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.
La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.
La concessione dei contributi verrà assentita solamente per le deliberazioni di affidamento adottate dagli Enti a partire dal 1 aprile 1972.

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