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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI, NONCHE' ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 24 gennaio 1973

Art. 4
La Giunta Regionale predisporrà i programmi indicati nell'art. 2 della presente legge tenendo conto della situazione di bilancio degli Enti richiedenti e dell'importanza ed urgenza del piano urbanistico.
I programmi predetti saranno approvati dal Consiglio Regionale: quello relativo all'anno 1972 entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
quelli relativi ai quadrimestri dell'anno 1973 saranno approvati rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre 1973.
Nella formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande relative a piani regolatori intercomunali.
Per tali piani regolatori intercomunali, ove gli Enti si avvalgano dell'" ufficio di piano " di cui agli artt. 1 e 3, il contributo regionale verrà erogato all' Ente a ciò incaricato in base agli accordi intervenuti tra i Comuni interessati alla amministrazione dell'ufficio in quote quadrimestrali, sia per quanto concerne il programma annuale del 1972, sia per quelli quadrimestrali del 1973.
Nel programma dell'anno 1972 tali quote verranno considerate assommate.
Nel programma dell'anno 1973 le quote stesse verranno considerate separatamente in ciascuno dei tre programmi di cui sopra.

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