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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI, NONCHE' ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 24 gennaio 1973

Art. 6
La concessione del contributo spetta alla Giunta Regionale.
Con sua deliberazione, una volta approvati i programmi da parte del Consiglio Regionale, la Giunta potrà delegare il Presidente o un componente della stessa a concedere, con decreto, il contributo previsto nel programma. L'erogazione dei contributi è disposta in due fasi.
Per il 50% all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai nn. 1,2,3 e 4 dell'art. 1. Per il restante 50% dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.

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