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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI E AI LORO CONSORZI, NONCHE' ALLE COMUNITA' MONTANE PER LA FORMAZIONE DI ALCUNI STRUMENTI URBANISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 24 gennaio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Per agevolare la formazione dei piani intercomunali, dei piani regolatori generali, delle varianti generali ai piani regolatori generali e dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, nonchè dei piani urbanistici delle Comunità montane, di cui alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18- 4- 1962 n. 167, 3- 12- 1971 n. 1102, la Regione concede contributi per l'anno 1972 e per quello 1973, nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, a Comuni o loro Consorzi ed alle Comunità Montane.
Gli strumenti urbanistici per i quali possono essere concessi i contributi sono i seguenti:
1) piani regolatori intercomunali;
2) piani regolatori generali e varianti generali ai piani regolatori generali;
3) piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
4) piani urbanistici delle Comunità montane.
Possono essere concessi, altresì, contributi agli Enti di cui al primo comma per la costituzione di " uffici di piano ", giusta quanto disposto negli articoli seguenti della presente legge, che provvedano alla formazione di piani regolatori intercomunali.
I contributi possono essere concessi agli Enti che ne facciano apposita domanda e che trasmettano per l'approvazione alla Regione i piani stessi, secondo le date stabilite dal Presidente della Giunta, a norma del successivo art. 5.
I contributi sono concessi ai Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
Dai contributi per la formazione dei piani intercomunali sono escluse le quote di competenza dei Comuni capoluoghi di provincia.
Art. 2
I contributi sono corrisposti in relazione ad un programma annuale per l'esercizio 1972, e a programmi quadrimestrali per l'esercizio 1973.
Le domande per la concessione dei contributi debbono essere dirette al Presidente della Giunta Regionale.
Quelle relative all'anno 1972 debbono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; quelle afferenti ai quadrimestri dell' anno 1973 entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 15 novembre 1973, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo quadrimestre.
Le domande devono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi a liberi professionisti o ad uffici pubblici per la redazione dei piani che s' intendono predisporre, da un preventivo di spesa, nonchè da copie del bilancio preventivo dell'Ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.
La spesa si intende comprensiva degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari.
La concessione dei contributi verrà assentita solamente per le deliberazioni di affidamento adottate dagli Enti a partire dal 1 aprile 1972.
Art. 3
Per i piani regolatori intercomunali, qualora le amministrazioni interessate costituiscano, dal 1 gennaio 1973, appositi " uffici di piano ", il contributo regionale sarà commisurato, sempre nella misura massima del 70%, sulla base di un piano finanziario biennale riferito alla incidenza delle retribuzioni del personale addetto all'ufficio stesso.
Art. 4
La Giunta Regionale predisporrà i programmi indicati nell'art. 2 della presente legge tenendo conto della situazione di bilancio degli Enti richiedenti e dell'importanza ed urgenza del piano urbanistico.
I programmi predetti saranno approvati dal Consiglio Regionale: quello relativo all'anno 1972 entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
quelli relativi ai quadrimestri dell'anno 1973 saranno approvati rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre 1973.
Nella formulazione delle graduatorie saranno considerate prioritarie le domande relative a piani regolatori intercomunali.
Per tali piani regolatori intercomunali, ove gli Enti si avvalgano dell'" ufficio di piano " di cui agli artt. 1 e 3, il contributo regionale verrà erogato all' Ente a ciò incaricato in base agli accordi intervenuti tra i Comuni interessati alla amministrazione dell'ufficio in quote quadrimestrali, sia per quanto concerne il programma annuale del 1972, sia per quelli quadrimestrali del 1973.
Nel programma dell'anno 1972 tali quote verranno considerate assommate.
Nel programma dell'anno 1973 le quote stesse verranno considerate separatamente in ciascuno dei tre programmi di cui sopra.
Art. 5
Dopo l'approvazione di ogni programma il Presidente della Giunta Regionale comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale deve essere adottato e trasmesso per le approvazioni il piano urbanistico per la cui redazione è stato concesso il contributo, avvertendo l'Ente che, scaduto il termine, il contributo verrà revocato.
La deliberazione con la quale l'Ente commissiona la redazione del piano urbanistico dovrà essere adottata entro 60 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo e trasmessa alla Regione entro 15 giorni dalla data in cui diviene esecutiva ai sensi delle norme vigenti.
Art. 6
La concessione del contributo spetta alla Giunta Regionale.
Con sua deliberazione, una volta approvati i programmi da parte del Consiglio Regionale, la Giunta potrà delegare il Presidente o un componente della stessa a concedere, con decreto, il contributo previsto nel programma. L'erogazione dei contributi è disposta in due fasi.
Per il 50% all'atto della presentazione alla Regione per l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai nn. 1,2,3 e 4 dell'art. 1. Per il restante 50% dopo l'approvazione degli strumenti stessi da parte del competente organo regionale.
Art. 7
Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, sono stabiliti, per gli anni 1972- 1973, i seguenti stanziamenti: L.150.000.000 per l'esercizio 1972 L.400.000.000 per l'esercizio 1973
Alla spesa di L.150.000.000 prevista per l'esercizio 1972 l'Amministrazione Regionale fa fronte con la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio medesimo, mediante prelievo dal fondo indiviso di cui al cap. 75100.
Alla maggiore spesa di L.250.000.000 prevista per l'esercizio 1973 l'Amministrazione Regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota di compartecipazione al fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16- 5- 1970 n. 281 Sito esterno.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a)Variazione in diminuzione:
Cap. 75100 - " Fondo indiviso " L.150.000.000
b)Variazioni in aumento:
Cap. 72100 - " Contributi a Comuni o Consorzi di Comuni per la formazione dei piani intercomunali o comprensoriali dei piani regolatori generali e dei piani di zona per gli interventi di edilizia economica e popolare " (Titolo II) Sezione IV - Categoria III - Rubr. 14a) L.150.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1973

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