LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 7
ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE E PER L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI D' INDAGINE, DI STUDIO E DI INCHIESTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 24 gennaio 1973
Titolo III
L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 13
La deliberazione consiliare che approva il progetto o la proposta è trasmessa dal Presidente della Amministrazione provinciale o dai sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.
Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta, sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati e corredata dalle necessarie delibere dei relativi consigli, deve essere trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio a cura della delegazione che, ai sensi dell'art. 46, terzo comma, dello Statuto, ha facoltà di illustrare il progetto alla competente commissione consiliare.
Art. 14
Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge.
Art. 15
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 si provvede per l'esercizio 1972 con lo stanziamento di cui al Capitolo 00100 " Spese per il funzionamento del Consiglio regionale " del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Per gli esercizi futuri si provvederà con gli stanziamenti previsti di anno in anno in un apposito capitolo di spesa.