LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 7
ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE DELLE LEGGI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE E PER L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI D' INDAGINE, DI STUDIO E DI INCHIESTA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 24 gennaio 1973
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
L'iniziativa popolare delle leggi, degli atti amministrativi di interesse generale e delle proposte per l'istituzione delle Commissioni consiliari di cui all' articolo 22 dello Statuto, è esercitata:
a) da almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia - Romagna;
b) dalle organizzazioni regionali, sindacali ed economiche, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e da enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività regionale;
c) da ciascun Consiglio provinciale;
d) da Consigli comunali che, singolarmente o collettivamente rappresentino una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
Quando l'iniziativa popolare è esercitata dai soggetti di cui alla lettera b), la proposta deve essere sottoscritta da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia - Romagna.
Art. 2
La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità e il contenuto. I progetti di legge devono essere redatti in articoli.
La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.
La proposta di istituzione delle Commissioni consiliari di cui all'art. 22 dello Statuto deve indicarne e delimitarne la materia e l'oggetto.
Art. 3
L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa:
- per la revisione dello Statuto;
- per le leggi tributarie e di bilancio.
Art. 4
Gli atti amministrativi di interesse generale per i quali è ammessa l'iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, sono quelli di competenza del Consiglio regionale con esclusione dei provvedimenti destinati a produrre effetti esclusivamente nella sfera di interessi dei singoli soggetti. L'iniziativa popolare non è ammessa per:
a) le designazioni e le nomine;
b) la formulazione dei pareri richiesti alla Regione;
c) le ratifiche e le approvazioni di atti di enti sottoposti alla vigilanza e al controllo regionale.
Art. 5
L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, degli atti amministrativi di interesse generale e delle proposte per l'istituzione delle commissioni consiliari, non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.
Art. 6
Ai fini dell'esercizio dell'iniziativa popolare i soggetti interessati di cui all'art. 37 dello Statuto possono chiedere per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto, dal Servizio Studi e Documentazioni legislativi dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La richiesta deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità.
L'Ufficio di Presidenza, esaminata la richiesta, decide in merito e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne la raccolta, attraverso gli uffici regionali, delle informazioni e dei dati attinenti alla proposta.
Titolo II
L'iniziativa degli elettori
Art. 7
La raccolta delle firme deve essere fatta su fogli di carta uso bollo. Ciascuno di essi deve recare stampato in epigrafe esclusivamente il testo del progetto di legge o della proposta.
I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati per la vidimazione alla segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da almeno tre elettori promotori della raccolta, muniti del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Un funzionario della segreteria dell'Ufficio di Presidenza appone su ciascun foglio il numero d' ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.
Il progetto di legge o la proposta non sono ricevuti dall'Ufficio di Presidenza se presentati su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.
Art. 8
L'elettore appone in calce al progetto o alla proposta la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto.
La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o da un assessore da lui delegato, o dal segretario di detto comune.
L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso essa deve indicare il numero di firme raccolte.
Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell' elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
Il progetto o la proposta debbono recare allegati i certificati, anche collettivi, di iscrizione dei proponenti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
Art. 9
La proposta di iniziativa popolare, corredata di tutta la documentazione prescritta dalla presente legge, deve essere depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
I primi tre sottoscrittori del foglio vidimato col n. 1 sono legittimati al deposito ed hanno facoltà, ai sensi dell'art. 46, comma terzo, dello Statuto, di illustrare le ragioni e il contenuto della proposta stessa alla competente commissione consiliare, quando questa sia stata investita dell'esame in sede referente.
Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei primi tre sottoscrittori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
Art. 10
Le spese per l'autenticazione delle firme prescritte sono a carico della Regione, che le liquida, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, dopo che sia stata decisa l'ammissibilità della proposta.
Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori di cui all'art. 9 della presente legge devono presentare domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 11
Sull'ammissibilità della proposta, con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare ed ai requisiti ed alle procedure prescritti dallo Statuto e dalla presente legge, delibera all'unanimità l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro 30 giorni dal deposito della proposta.
Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Qualora l'Ufficio di Presidenza del Consiglio riscontri delle irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della proposta e della prescritta documentazione, può, con propria insindacabile decisione, stabilire un termine per le eventuali sanatorie.
Di tale decisione il Presidente del Consiglio regionale è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
Art. 12
Dopo la dichiarazione di ammissibilità della proposta, il Presidente del Consiglio la trasmette alla commissione consiliare competente per materia, la quale, sentiti i soggetti di cui all'art. 46, terzo comma, dello Statuto, che ne abbiano fatto richiesta, presenta al Consiglio la propria relazione.
Trascorsi sei mesi dalla presentazione della proposta, senza che su di essa si sia pronunciato il Consiglio, la proposta è iscritta al primo punto dell' ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi sei mesi.
Titolo III
L'iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 13
La deliberazione consiliare che approva il progetto o la proposta è trasmessa dal Presidente della Amministrazione provinciale o dai sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.
Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta, sottoscritta dai sindaci dei comuni interessati e corredata dalle necessarie delibere dei relativi consigli, deve essere trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio a cura della delegazione che, ai sensi dell'art. 46, terzo comma, dello Statuto, ha facoltà di illustrare il progetto alla competente commissione consiliare.
Art. 14
Alle proposte presentate dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge.
Art. 15
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 si provvede per l'esercizio 1972 con lo stanziamento di cui al Capitolo 00100 " Spese per il funzionamento del Consiglio regionale " del bilancio di previsione per l'esercizio stesso.
Per gli esercizi futuri si provvederà con gli stanziamenti previsti di anno in anno in un apposito capitolo di spesa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 gennaio 1973
