LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 8
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 24 gennaio 1973
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n.29 la legge in esame e' modificata relativamente a "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comunita' montani, consorzi di enti locali"
Si riportano i commi 1 e 3 dell'art.1 della L.R. 17 marzo 1975 n.17:
"In base al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9, puo' essere dalla Giunta regionale delegata al presidente o a singoli assessori, tra l'altro, anche l'emanazione dei seguenti atti relativi alla gestione di fondi regionali: approvazione di progetti e concessione di contributi gia' previsti in programmi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta; concessione e liquidazione di acconti sulla base di documentazione giustificativa; nomina di collaudatori; determinazione e liquidazione definitiva di contributi a saldo o conguaglio."
"Gli atti di cui sopra possono essere assunti dal presidente o dall'assessore o dagli uffici regionali delegati nell'ambito delle singole prenotazioni di spesa eventualmente determinate all'atto dell'approvazione dei programmi da parte del Consiglio o della Giunta. Tali prenotazioni possono costituire, ove espressamente stabilito nel programma stesso, impegno di spesa ai sensi dell'art. 49 del RD 18 novembre 1923 n. 2440."